Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32549 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32549 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LEO ANIO MARIO N. IL 01/01/1959
avverso la sentenza n. 162/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Di Leo Anio Mario avverso la
sentenza emessa in data 2.7.2012 dalla Corte di Appello di Lecce- Sezione
distaccata di Taranto che, in parziale riforma di quella resa all’esito del giudizio
abbreviato in data 21.12.2011 dal G.u.p. del Tribunale di Taranto che aveva
riconosciuto il predetto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma
1 bis dPR 309/1990 (ricezione e detenzione di gr. 27 di cocaina: fatto
dell’8.9.2011), riduceva la pena inflitta, con la concessione delle attenuanti

Deduce il vizio motivazionale in ordine agli elementi a carico dell’imputato e
soprattutto con riferimento al trattamento sanzionatorio, operando, in sostanza,
un mero richiamo a quella di primo grado ed omettendo di enunciare le ragioni
per le quali non riteneva attendibili le prove contrarie o le argomentazioni
difensive.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente
infondate.
Non sono state esposte adeguate e concrete ragioni a sostegno del ricorso con
relativa critica delle argomentazioni svolte nell’impugnata sentenza. Questa,
invero, ha reso compiuta ed esaustiva motivazione, come tale non meritevole di
alcuna censura, in ordine a tutte le doglianze sollevate con l’atto di appello ivi
comprese quelle attinenti al trattamento sanzionatorio che & pure è stato
sensibilmente ritoccato con la riduzione della pena a seguito dell’intervenuto
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Essendo la pena base assunta quella di anni sei di reclusione ed 26.000 multa,
minimo edittale vigente all’epoca, non hanno alcuna rilevanza nel caso di specie
la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, depositata il 25.2.2014, né
la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

generiche, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 12.000 di multa.

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