Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32547 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32547 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

eapeterEA— 5g:011/TEiv2sul ricorso proposto da:
LARATTA PANTALEONE N. IL 22/07/1988
avverso la sentenza n. 1105/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Laratta Pantaleone avverso la
sentenza emessa in data 3.12.2012 dalla Corte di Appello di Catanzaro che
confermava quella in data 16.3.2009 del Tribunale di Catanzaro con cui, all’esito
del giudizio abbreviato, il predetto era stato condannato, con la diminuente del
rito e le attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione
ed C 1.600 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990
(illecita detenzione di marijuana e cocaina: fatto dell’1.3.2009).

alla conseguente ritenuta colpevolezza.
Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse manifestamente
infondate e non consentite nella presente sede.
E’ chiaro come il ricorrente abbia preteso, peraltro in termini estremamente
generici, di introdurre quello che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, esula dai suoi poteri e cioè la “rilettura” degli elementi di fatto,
posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva
al giudice di merito (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).
Invero, il motivo di ricorso mira ad una improponibile rivalutazione della prova e
si risolve in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito
nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la motivazione della impugnata
sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di
razionalità dei suoi contenuti.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di
motivo -inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca
attese le ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione
del ricorso, che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di
conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita
(essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di
21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5 0 comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a
quattro anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella
sanzionatoria, palesemente più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai
sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in esame, sicchè la pena inflitta cui il
giudice di merito è pervenuto a seguito della riduzione della pena base
conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche e all’abbattimento di
quella risultante per effetto del rito, risulta, oggi, immotivatamente eccessiva ed
illegittima.

2

Deduce il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del materiale probatorio e

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Catanzaro, precisandosi
che il capo concernente la penale responsabilità è divenuto irrevocabile.

P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA
SUL PUNTO ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO.
RIGETTA NEL RESTO. VISTO L’ART. 624 C.P.P. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN
ORDINE ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

deciso in Roma, il 4.6.2014

COSÌ

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