Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32545 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32545 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI MARCO N. IL 21/10/1990

____0..;

avverso la sentenza n. 58/2011 TRIWSEZ.DIST. di MODUGNO, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Osserva
Il difensore di fiducia di Silvestri Marco impugna (con atto di appello ma correttamente qui
trasmesso dalla Corte di Appello di Bari con ordinanza del 19.7.2012 ai sensi degli artt. 593,
3° comma e 568, 5° comma c.p.p.) la sentenza emessa, all’esito del giudizio abbreviato, in
data 2.4.2012 dal Giudice monocratico Tribunale di Bari- Sezione distaccata di Modugno,
che condannava il predettoofia pena di € 2.000,00 di ammenda con i benefici della
sospensione condizionale e della non menzione per il reato di guida senza patente (art. 116
comma 13° C.d.S.).

e la riduzione della pena inflitta con la concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi manifestamente infondati ed aspecifici.
La motivazione è congrua attesa la flagranza di reato in cui fu colto l’imputato: né poteva
mai esservi in atti alcuna documentazione circa l’originale della patente che, appunto, non
era stata mai conseguita.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, né risulta che le stesse siano
state richieste.
Analogamente, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con
la enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati
nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale
valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei
criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n.
12749 Rv. 239754).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI
E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 4.6.2014

Invoca l’assoluzione per non aver commesso il fatto per mancanza di idonea documentazione

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