Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32544 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32544 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

sul ricorso proposto da:
SETTANNI GIAN VITO N. IL 25/02/1974
avverso la sentenza n. 1913/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 04/06/2014

12 Settanni Gian Vito

Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione
alla coltivazione di cannabis ed alal detenzione di hashish.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione,
basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: si evoca la
nota giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte, in ordine all’impossibilità di configurare
l’uso personale dello stupefacente coltivato e, quanto all’invocata attenuante di cui al quinto comma
dell’art. 73 si considera il quantitativo rilevante, la suddivisione parziale in stecche, la detenzione di un
bilancino e di un coltello per il confezionamento delle dosi.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente
sede di legittimità.
Peraltro assume rilievo nella fattispecie che la disciplina legale della materia è mutata in senso
favorevole all’imputata e che, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio è illegale, dovendosi fare
applicazione dell’art. 2 cod. pen.
Infatti, con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. In estrema sintesi, la Corte ha
ritenuto che le norme impugnate, introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettino
manifestamente di ogni connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto legge, e
debbano per tale assorbente ragione ritenersi adottate in carenza dei presupposti per il legittimo
esercizio del potere legislativo di conversione ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Rileva, in particolare, che l’art. 4 bis aveva riscritto l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
eliminando la distinzione sul piano sanzionatorio, prevista dalla disciplina previgente, tra le sostanze
stupefacenti incluse in differenti tabelle; ed introducendo un trattamento punitivo unitario che si è risolto
nella diminuzione delle sanzioni previste per le cosiddette droghe “pesanti” e nell’incremento di quelle
previste per le cosiddette droghe “leggere’. La caducazione della norma in questione comporta che, come
espressamente enunciato dalla Corte costituzionale, tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le
modifiche apportate con le disposizioni caducate. La conseguenza è, per quel che qui interessa, che
rivive l’apparato sanzionatorio precedentemente previsto per l’hashish, più lieve di quello in vigore
all’epoca del fatto. La questione attiene alla legalità della pena, coinvolge, come si è accennato,
l’applicazione dell’art. 2 cod. pen. e va rilevata anche d’ufficio.
Conclusivamente la sentenza reca una pena illegale e deve essere conseguentemente annullata
con rinvio sul punto. Per il resto il ricorso va rigettato.
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Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla
Corte d’appello di Lecce.
Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
responsabilità per il reato ascritto.
Roma 4giugno 2014

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