Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32543 del 04/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 32543 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

0~~~ Sal>irk0 244sul ricorso proposto da:
CASTALDO MARIA N. IL 25/03/1951
avverso la sentenza n. 4731/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del
23/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 04/06/2014

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione, personalmente, Castaldo Maria avverso la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. in data 23.11.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Genova che
applicava al predetto la pena concordata di mesi otto di reclusione ed C 2.000,00 di multa
per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (cessione di gr. 2 di hashish; fatto del
22.10.2010).
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta congruità della pena prospettata dalle

Considerato in diritto
Il ricorso sarebbe stato in origine inammissibile per la manifesta infondatezza ed aspecificità
dei motivi addotti. Infatti, a parte la palese genericità delle doglianze, si rammenta che “in
caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di
esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art.
27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il giudice a quo
ha pienamente ottemperato.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo -inerente
la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le ragioni intervenute a
sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che recentemente è entrata in
vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra
l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in
L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro
anni di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente
più favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in
esame, sicchè la pena concordata, il cui calcolo è partito da quella base di un anno di
reclusione ed C 3.000,00 di multa, risulta, oggi, immotivatamente eccessiva ed illegittima.
Venendo meno, per effetto del vizio rilevato, l’intero patto, conseguirà l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per
l’ulteriore corso.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA SENZA RINVIO E DISPONE TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE DI
GENOVA.

Così deciso in Roma, il 4.6.2014

parti.

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