Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32541 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32541 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOUKHLIS NABIL N. IL 13/03/1986
avverso la sentenza n. 3924/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

ii

Data Udienza: 08/05/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Mouchlis Nabil avverso la sentenza
emessa in data 27.1.2012 dalla Corte di Appello di Torino che confermava quella
del Tribunale di Torino in data 30.9.2010 con cui il predetto era stato riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 73, V comma dPR 309/1990 e condannato alla
pena di mesi dieci di reclusione ed C 3.000,00 di multa.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti

Il ricorso è inammissibile essendo la censure mossa non consentita nel giudizio di
legittimità ed aspecifica.
E’ palese l’aspecificità delle censure che, oltre a non indicare le ragioni per le quali
l’imputato sarebbe stato meritevole delle impetrate attenuanti generiche, hanno
riproposto in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata
dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e
congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile e ciò sia in relazione al
diniego delle impetrate attenuanti generiche e di quella di cui al V comma dell’art.
73 dPR 309/1990, peraltro non supportate da concrete ed idonee indicazioni circa
la meritevolezza di esse, sia alla certa identificazione dell’imputato quale autore
della cessione dello stupefacente. Ed è stato affermato che “è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen.
Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II,
15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Infine, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita
(Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o
ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e
2

generiche.

certamente, nel caso di specie, non può sostenersi che l’omessa concessione delle
circostanze attenuanti generiche sia frutto di arbitrio attesa l’esaustiva e
meticolosa motivazione addotta dal Giudice a quo sul punto.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende,
non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 8.5.2013

inammissibilità.

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