Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32541 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32541 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAGO GIORGIO N. IL 24/12/1939
avverso il decreto n. 12454/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
29/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 07/05/2014

n.148 ricorrente ZAGO Giorgio

Motivi della decisione

Ricorre per cassazione l’imputato Zago Giorgio, per tramite del difensore,
avverso il decreto in epigrafe, emesso dal GUP del Tribunale di Verona con il
quale ne fu disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Verona in

la presupposta richiesta di rinvio a giudizio del P.M. ) per rispondere dei reati
ascrittigli, di cui agli artt.: 48,479 cod. pen. commesso in Verona il 5 maggio
2008 ( capo A ) ed agli artt. 589, commi 1 e 2, 61 n. 3 cod pen. commesso in
Verona l’11 agosto 2012 ( capo B ). Deduce il difensore la violazione dell’art. 606
lett. c) codice di rito per avere il GUP omesso di pronunziarsi sull’eccepita
nullità/inesistenza della richiesta di rinvio a giudizio ( in quanto non
formalmente depositata nella segreteria del P.M. ) sollevata all’udienza
preliminare del 29 luglio 2013 nonché del conseguente decreto di rinvio a
giudizio e dell’udienza preliminare.
L’impugnazione è inammissibile perché proposta avverso provvedimento non
ricorribile posto che ( cfr. Sez. 2 n.40408 del 2008 rv. 241869) il decreto di
rinvio a giudizio costituisce atto di mero impulso processuale “diretto a fondare
la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le
questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel
corso dell’udienza preliminare” , in ipotesi, ivi incluse le eventuali eccezioni
afferenti agli atti presupposti quale è la richiesta di rinvio a giudizio del P.M..
Deve peraltro annotarsi che detta richiesta di rinvio a giudizio, allegata in
fotocopia, reca in calce il timbro a calendario di avvenuto deposito nella
cancelleria del Tribunale di Verona, in data 14 febbraio 2013; ciò evidentemente
in conformità a quanto statuito dalla Terza Sezione penale di questa Corte con la
sentenza 24 ottobre 2002, citata dal ricorrente, di guisa da esserne stata
assicurata la previa conoscenza all’imputato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

PQM

composizione monocratica per l’udienza del 16 dicembre 2013 ( nonché avverso

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,lì 7 maggio 2014.

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