Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32539 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32539 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMICO EUGENIO N. IL 10/11/1958
avverso la sentenza n. 833/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Motivi della decisione
Con sentenza in data 27.06.2013, la Corte di Appello di Caltanissetta
confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Caltanissetta il
27.04.2012, nei confronti di Amico Eugenio, in ordine al reato di cui all’art. 95,
d.P.R. n. 115/2002.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso
per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore.

motivazionale, osservando che il prevenuto, nell’istanza di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato datata 22.11.2006, ha fornito le effettive informazioni circa le
condizioni reddituali del proprio nucleo familiare. Sul punto, l’esponente sottolinea
che l’incremento reddituale, dovuto al trasferimento del medesimo istante presso la
sorella Amico Rosa, deve essere calcolato a far data dal mese di aprile 2005, di
talché, ai fin di interesse, non può venire in rilievo il reddito percepito dalla sorella
Rosa per l’intero anno 2005.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Invero, non risulta sindacabile in sede di legittimità la valutazione espressa
dalla Corte di Appello, laddove si è rilevato che Amico Eugenio ebbe a rendere false
indicazioni, nella certificazione allegata alla istanza di ammissione al gratuito
patrocinio, rispetto all’ammontare del reddito percepito dal familiare convivente
Amico Rosa. Al riguardo, la Corte di merito ha chiarito che l’imputato ebbe ad
indicare un reddito pari ad C 13.200,00, laddove Amico Rosa, nell’anno 2005, aveva
percepito la somma di C 20.256,00. Ed è appena il caso di rilevare che il mendacio
di cui si è reso responsabile l’imputato sussiste anche volendo aderire alla tesi
difensiva, in base alla quale, dall’ammontare del reddito percepito da Amico Rosa,
dovrebbe dedursi l’importo relativo ai primi tre mesi dell’anno 2005, atteso che la
convivenza aveva avuto inizio solo in data 6 aprile 2005: tanto si afferma, atteso
che la dichiarazione effettuata da Amico Eugenio risulta comunque infedele, anche
al netto dei redditi riferibili alle prime tre mensilità dell’anno 2005, percepiti dalla
sorella Rosa.
Pertanto, le conformi valutazioni espresse dai giudici di primo e secondo
grado, in ordine all’affermazione di penale responsabilità del prevenuto rispetto al
delitto di cui all’art. 95, d.P.R. n. 115/2002, che ha sostituito il previgente art. 5,
della legge n. 217/1990, risultano immuni da ogni censura. E deve rilevarsi che
questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che la falsa dichiarazione
dell’imputato, in ordine alle condizioni di reddito, allegata all’istanza di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, integra il reato di cui all’art. 95 d. P.R. n. 115 del
2002, norma speciale rispetto ai reati di falsità previsti dal codice penale, venendo
in rilievo la dichiarazione preordinata a tutelare la corretta valutazione, da parte

Con unico motivo la parte denuncia la violazione di legge ed il vizio

dell’autorità competente, dei presupposti per il riconoscimento del beneficio (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 5532 del 11/12/2007, dep. 05/02/2008, Rv. 239099).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma il 7 maggio 2014.

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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