Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32536 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32536 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PRIMA FRANCESCO N. IL 26/07/1985
avverso la sentenza n. 2704/2009 TRIBUNALE di CATANIA, del
25/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Motivi della decisione
Di Prima Francesco, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Catania in data 25.05.2011, con la quale il prevenuto è
stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 116 comma 13 cod. strada, e
condannato alla pena di C 3.000,00 di ammenda.
La parte, con unico motivo, si duole della mancata concessione delle
attenuanti generiche e della entità della pena inflitta.

sentenza inappellabile, si osserva che il ricorso è inammissibile.
Invero, l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto dall’Avvocata
Giuseppa Attinà che non risulta iscritta nell’albo speciale per le giurisdizioni
superiori. E questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per
cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata originariamente proposta come
appello da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione ed il
gravame sia stato correttamente qualificato come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 38293 del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

Qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, avendo ad oggetto

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