Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32535 del 08/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32535 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLI VIERI LORENZO N. IL 23/05/1978
avverso la sentenza n. 703/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
19/01/2042
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

1—_

Data Udienza: 08/05/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Olivieri Lorenzo avverso la sentenza emessa in data
19.1.2012 dalla Corte di Appello di Venezia che, in parziale riforma di quella del
Tribunale di Verona in data 19.1.2012 con cui il predetto era stato riconosciuto
colpevole del reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e 2 bis C.d.S., escludeva
l’aggravante contestata e riduceva la pena inflitta a mesi tre di arresto ed C
1.500,00 di ammenda, sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi

Deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sua colpevolezza in ordine al
reato contestato assumendo che lo stato di ebbrezza era riferibile ad un momento
successivo al momento del sinistro, allorchè il ricorrente era alla guida dell’auto,
nonché il vizio motivazionale sullo specifico punto.
E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse non consentite nella presente
sede di legittimità ed aspecifiche.
E’ palese l’aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune
da vizi ed assolutamente plausibile, laddove ha fornito ampia e dettagliata
spiegazione dell’inattendibilità della versione dei fatti rappresentata dall’imputato in
ordine all’assunzione dell’alcool dopo il sinistro. Ed è stato affermato che “è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen.
Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II,
15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro le censure addotte non sono consentite nel giudizio di legittimità, in
quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di
inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza.

2

dell’art. 9 bis dell’art. 186 cit.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma, 8.5.2013

processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA