Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32535 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32535 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 07/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRANDI FULVIO N. IL 02/10/1954
avverso la sentenza n. 2996/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

A

Motivi della decisione
Prandi Fulvio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Torino in data 4.07.2013, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Alba il 27.02.2012 in ordine al reato di
cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
La parte con unico motivo denuncia il vizio motivazionale, in riferimento alla
ritenuta attendibilità degli esiti del test alcolimetrico. L’esponente richiama il

basata sul lasso di tempo intercorso tra il fermo del veicolo e l’effettuazione del
test. Ritiene che la Corte di Appello abbia respinto il motivo di doglianza con
motivazione lacunosa ed illogica.
Il ricorso è inammissibile.
Deve richiamarsi il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Suprema Corte ed
avallato dalle stesse Sezioni Unite, in base al quale esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E
la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e)
cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la
natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della
motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e
semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei
fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv.
234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si
risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze
esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del
23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in
data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel caso di specie, la
Corte di Appello ha espressamente rilevato, secondo un apprezzamento dei termini
di fatto della vicenda che occupa del tutto immune da aporie di ordine logico, che il
concreto spazio di tempo – intercorrente dal momento in cui, alle ore 1.25, Prandi
era stato fermato e sottoposto al cosiddetto pretest, sino a quando venne
effettuata la doppia prova strumentale a mezzo di etilometro, alle ore 1.58 e 2.11 non era elevato, di talché la teoria difensiva circa l’ipotizzata inaffidabilità degli esiti

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contenuto della doglianza, che era stata dedotta in sede di gravame di merito,

relativi al tasso alcolemico, rispetto al momento in cui Prandi si trovava alla guida
del mezzo, risultava non sostenibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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