Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32534 del 08/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32534 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOOSTAF KALED N. IL 07/09/1979
avverso la sentenza n. 2247/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Data Udienza: 08/05/2013
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Osserva
Ricorre per cassazione Mostaf Kaled avverso la sentenza emessa in data 7.10.2011
dalla Corte di Appello di L’aquila che confermava quella del G.u.p. del Tribunale di
Pescara in data 4.6.2009 con la quale il predetto era stato riconosciuto colpevole el
reato di cui all’art. 73 dPR 309/1990 e condannato alla pena di anni 4 di reclusione
ed C 12.000,00 di multa.
Deduce la violazione di legge in relazione alla recidiva che, sebbene mai
criterio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche che, di fatto, erano state
riconosciute.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse non consentite in questa sede.
Va premesso che la sentenza impugnata, rispondendo ad apposito motivo
d’appello, ha negato il riconoscimento delle impetrate attenuanti generiche.
Inoltre, la presenza della recidiva deve ritenersi un mero refuso della motivazione
di primo grado.
In ogni caso, la censura non risulta essere stata formulata in sede di appello (art.
606, ult. comma c.p.p.) ed la motivazione della sentenza impugnata esclude la
ricorrenza di un giudizio di comparazione tra circostanze.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 8.5.2013
formalmente contestata, era stata valutata, nella sentenza di primo grado, con