Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32532 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32532 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROVETTO ANTONINO N. IL 24/03/1976
PALMA ONOFRIO CLAUDIO N. IL 31/08/1978
avverso la sentenza n. 760/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 08/05/2013

Osserva

Ricorrono per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia ma con distinti atti,
Rovetto Antonino e Palma Onofrio Claudio (cognati), avverso la sentenza in data
29.11.2011 della Corte di Appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma di quella
del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria in data 14.3.2011, con la quale erano stati
riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 dPR 309/1990,
escludeva la recidiva contestata al Palma rideterminando la pena inflitta a
quest’ultimo in anni 4 di reclusione ed C 24.000,00 di multa e quella inflitta a Rovetto

Entrambi deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, il solo Palma, anche in
ordine all’affermazione della sua penale responsabilità.
I ricorsi sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede di legittimità.
Quanto al motivo attinente alla colpevolezza di Palma Onofrio Claudio la sentenza
impugnata, che va comunque letta in simbiosi con quella di primo grado con cui si
fonde in un unicum inscindibile secondo il costante insegnamento di questa Corte, ha
fornito adeguata e corretta motivazione e, essendo reiterativo di analoga doglianza
rappresentata in grado di appello, si appalesa anche aspecifico (Cass. pen. Sez. IV,
29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n.
19951, Rv. 240109).
Inoltre, le censure addotte concernono la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché

l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione,
immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un
ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza ed ineccepibili deduzioni
logiche. Infatti, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n.
46, la fisionomia del giudizio di cassazione è rimasta giudizio di legittimità e non si è
trasformato in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è
tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di
apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Esaustiva e corretta è, altresì, la motivazione in ordine al diniego delle impetrate
circostanze attenuanti generiche, fondata sulla base dell’elevata gravità soggettiva ed
oggettiva della condotta, atteso il rilevantissimo quantitativo di stupefacente
trasportato (10,750 kg di hashish). Con la censura sul punto si vuole sostituire
l’apprezzamento di questa Corte al potere dosimetrico che la legge attribuisce al
giudice del merito. Ma la valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze,
2

Antonio in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 32.000,00 di multa.

nonché per quanto riguarda in generale la dosimetria della pena rientra nei poteri
discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri
valutativi di cui all’articolo 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto
di mero arbitrio o di ragionamento illogico: evenienza che deve senz’altro escludersi
nel caso in esame, attesa l’esaustiva motivazione addotta dal Giudice a quo sul punto
(pagg. 5-6 sent.).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si

ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, 8.5.2013

ritiene equo liquidare in € 1.000,00 per ciascuno, in favore della cassa delle

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