Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32532 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32532 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEZZOTTI MATTEO N. IL 05/01/1974
avverso la sentenza n. 3091/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Motivi della decisione
Pezzotti Matteo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Brescia in data 11.06.2012, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brescia il 10 giugno 2011 in ordine al
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
La parte con il primo motivo rileva l’intervenuta prescrizione del reato in
addebito, alla data del 15.08.2012.

processuali stabilite a pena di nullità, osservando che nel dibattimento non erano
stati escussi i verbalizzanti che avevano proceduto al test alcolimetrico. Osserva
che nel caso è stato acquisito l’intero verbale di accertamento, laddove
l’irripetibilità dell’atto risulta circoscritta agli esiti del tese effettuato.
Il ricorso è inammissibile.
Procedendo ad esaminare il secondo motivo di censura, si osserva che
l’esponente evidenzia la sussistenza di violazione di legge non dedotta in
precedenza, di talché il motivo risulta inammissibile.
Ed invero, questa Suprema Corte ha chiarito che non possono essere dedotte
per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità il cui
accertamento presupponga valutazioni di fatto soggette al previo e naturale vaglio
del giudice di merito (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 37767 del 21/09/2010,
dep. 22/10/2010, Rv. 248589).
E’ poi appena il caso di considerare, con riferimento alla diversa questione,
che era stata dedotta in sede di appello – circa l’applicabilità delle forme dettate
dall’art. 360 cd. proc. pen., rispetto agli esiti dell’alcotest – che la Corte territoriale
ha del tutto legittimamente osservato che l’accertamento di cui si tratta è
ascrivibile alla procedura di cui all’art. 354 cod. proc. pen., in conformità al
consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 4,
Sentenza n. 26738 del 07/02/2006, dep. 28/07/2006, Rv. 234512).
Orbene, l’evidenziata inammissibilità del ricorso osta all’applicazione della
invocata disciplina in materia di prescrizione, questione oggetto del primo motivo di
censura.
Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate – come nel caso successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32
del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266).

2

Con il secondo motivo l’esponente denuncia la violazione di norme

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

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