Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32529 del 08/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32529 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 08/05/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLIZZI GIUSEPPE N. IL 28/07/1970
avverso la sentenza n. 2059/2007 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/07/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(ht

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Polizzi Giuseppe avverso la sentenza
emessa in data 22.7.2010 dalla Corte di Appello di Palermo che confermava quella
del G.i.p. del Tribunale di Palermo in data 6.12.2006 con la quale il predetto,
all’esito del giudizio abbreviato, era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui
all’art. 73 comma dPR 309/1990 e condannato alla pena di anni quattro, mesi otto
di reclusione ed € 20.000,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla certa

gr. di cocaina) ad Affatigato Agostino, laddove la Corte territoriale per raggiungere
la propria decisione aveva ritenuto necessario disporre per due volte la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale pur trattandosi di giudizio abbreviato.
Rappresenta, altresì i medesimi vizi in relazione alla mancata concessione della
lieve entità del fatto e di quelle generiche.
Sono state depositate delle “note difensive” nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
E’ palese l’aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune
da vizi ed assolutamente plausibile e ciò sia in relazione al diniego delle impetrate
attenuanti generiche e di quella di cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990,
peraltro non supportate da concrete ed idonee indicazioni circa la meritevolezza di
esse, sia alla certa identificazione dell’imputato quale autore della cessione dello
stupefacente. Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la
sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, la sentenza di questa Corte citata dal ricorrente (Sez. III, 33939 del
16.6.2010 Rv. 248229, pag. 3) non esclude la possibilità per il giudice di appello su
sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato di confermare (e non già
verificare) se il soggetto tratto a giudizio sia veramente l’autore del fatto.

2

identificazione dell’imputato nella persona che avrebbe ceduto lo stupefacente (55

Per non dire cheicon una recente pronuncia (Sez. V, n. 36335 del 30.04.2012, Rv.
254027) . è stato ritenuto che “in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione
probatoria disposta dal giudice ai sensi del quinto comma dell’art. 441 cod. proc.
pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità
all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere
sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui
viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo
stato degli atti formato dalle partir.

c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 8.5.2013

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616

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