Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32529 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32529 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GRAZIA MARIA N. IL 25/04/1948
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 3194/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del
18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Motivi della decisione
Di Grazia Maria ha proposto ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avanti al
Tribunale Civile di Teramo citando in giudizio l’Agenzia delle Entrate, il Ministero
della Giustizia ed il Procuratore della Repubblica di Teramo. L’esponente rileva che il
Tribunale Penale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, con ordinanza in data
4.12.2012 ha disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
nei confronti di Maria Di Grazia, nell’ambito del procedimento n. 9524/2006 RGNR.

la predetta impugnazione come ricorso per cassazione ed ha disposto la
trasmissione a questo ufficio degli atti.
Ebbene, deve considerarsi, con rilievo di ordine dirimente, che la presente
impugnazione risulta inammissibile. Invero, la Corte regolatrice ha chiarito che è
inammissibile l’impugnazione proposta secondo il rito (e davanti al giudice) civile
contro un provvedimento assunto in un procedimento penale (ancorché gli atti
siano poi stati eventualmente trasmessi d’ufficio al giudice penale), vertendosi in
un’ipotesi di carenza di giurisdizione e non potendosi, di conseguenza, applicare la
disposizione di cui all’art. 568 comma quinto cod. proc. pen. che disciplina il caso di
incompetenza del giudice adito (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22483 del 26/04/2007,
dep. 08/06/2007, Rv. 237011).
Pertanto, atteso che, nel caso di specie, Di Grazia Maria ha impugnato il
provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
nell’ambito del procedimento penale n. 9524/2006 RGNR, avanti al Tribunale civile,
si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ed è appena il caso di
osservare che il Tribunale civile avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il ricorso
improcedibile o inammissibile, senza trasmettere gli atti per l’ulteriore corso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 300,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

Il Tribunale di Teramo, con provvedimento in data 18.07.2013 ha qualificato

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