Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32528 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32528 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 07/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZITTI PIETRO N. IL 27/07/1977
avverso la sentenza n. 1151/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

À7

Motivi della decisione
Zitti Pietro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di L’Aquila in data 7.02.2013, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Avezzano il 21.09.2010,
in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, sostituiva la
pena detentiva con quella pecuniaria della specie corrispondente, concedeva il
beneficio della sospensione condizionale e confermava nel resto.
La parte denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale, in ordine

è documentazione attestante l’omologazione e la revisione della apparecchiatura
utilizzata nel caso di specie. L’esponente osserva che la prova etilometrica può
essere smentita da una contraria.
Sotto altro aspetto il ricorrente assume che al fine del superamento dei
valori soglia indicati dalla norma incriminatrice, non vengono in considerazione i
centesimi di litro.
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo, si osserva che il ricorrente propone censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la
valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili
del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito
una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico.
Come è noto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto,
pressocchè costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma
dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore
tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI

alla ritenuta attendibilità degli esiti del test alcolemico effettuato. Rileva che non vi

sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel
caso di specie, la Corte di Appello ha espressamente considerato che l’accertamento
relativo allo stato di ebbrezza del prevenuto discendeva dagli esiti dell’effettuato
test alcolimetrico, positivamente effettuato. Il Collegio ha quindi considerato che
non bastava, ad indubbiare l’affidabilità del predetto risultato, la mera allegazione
della carenza di omologazione dell’apparecchio. Deve allora osservarsi che il
percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale si colloca nell’alveo

all’accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del reato di guida in stato di
ebbrezza, in riferimento agli esiti del test alcolimetrico eseguito con le procedure e
gli strumenti di cui agli artt. 186 cod. strada e 379 reg. es . cod. strada. Ed invero la
Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che in tema di guida in stato di
ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo – come nel caso di specie costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto
accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato,
oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione (cfr.
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011, dep. 16/11/2011, Rv. 251117).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, ponendosi in non
motivato contrasto con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità. Sul punto, deve rilevarsi che la Corte regolatrice ha ripetutamente
affermato che, ai fini del calcolo del tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 186, cod.
strada, vengono in rilievo anche i valori centesimali (Cass. Sezione 4, sentenza n.
23897 del 9.04.2009, dep. 10.06.2009, n.m.; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32055 del
07/07/2010, dep. 18/08/2010, Rv. 248200; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38409 del
07/03/2013, dep. 18/09/2013, Rv. 257571). Pertanto, a fronte dell’accertamento di
un tasso alcolemico pari a 0,92 e 0,89 g/I, nelle due prove effettuate, del tutto
legittimamente nel caso di giudizio è stata ritenuta la sussistenza della fattispecie di
cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

dell’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine

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