Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32527 del 07/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32527 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTIGLIONI FLAVIA LUISELLA N. IL 11/07/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
(Loss
SPUNTARELLI SIMONETTA N. IL 10109/1965
FRATI FABIANA N. IL 20/01/1964
FACCIORUSSO ANTONELLA N. IL 14/12/1973
PESARESI CATIA N. IL 26/10/1978
FLORII ERIKA N. IL 15/10/1980
LANCIONI EMANUELA N. IL 03/05/1961
PELLEGRINI FRANCESCO N. IL 24/05/1948
CLA VELLI LIBERO N. IL 17/06/1948
DI STEFANO SILVANO N. IL 25/05/1951
FILIPPI GHERARDO N. IL 19/01/1961
STEFANO N. IL 03/09/1951
L PRETE MARIA SIMONA N. IL 29/09/1968
VACCARINI ISABELLA N. IL 29/06/1950
CONIO MARCO N. IL 28/07/1965
avverso l’ordinanza n. 6280/2012 GIP TRIBUNALE di ANCONA, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 07/05/2014
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia della persona offesa Castiglioni Flavia
Luisella avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ancona in
data 19.1.2012.in relazione al procedimento a carico di Spuntarelli Simonetta + 13
relativo al decesso di Scarpante Ada.
Deduce la violazione di legge assumendo che nel corso delle indagini suppletive disposte
su sollecitazione della stessa persona offesa era stata omessa la visione del dvd prodotto
che riportava la puntuale ricostruzione dei fatti operata dalla vittima.
Invero l’ordinanza di archiviazione, a norma dell’art. 409, comma 6° c.p.p., è ricorribile
per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art. 127 comma 5° c.p.p. e nessuno di
essi è ravvisabile nel caso di specie.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014
Il ricorso è inammissibile non essendo la censura mossa consentita nella presente sede.