Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32525 del 07/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32525 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANGELLA FABRIZIO N. IL 05/01/1967
avverso la sentenza n. 13850/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 07/05/2014
Osserva
Viene proposta impugnazione (originariamente “appello” ma poi correttamente qui
trasmessa, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, 3 0 comma
c.p.p.) nell’interesse di Langella Fabrizio, avverso la sentenza emessa in data
4.10.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli con
il predetto
era stato dichiarato colpevole del reato di guiday i cui all’art. r11-86 c. 2 C.d.S. e
condannato, con attenuanti generiche, alla pena di C 600,00 di ammenda oltre alla
Ci si duole della mancata assoluzione perché il fatto non sussiste e si invoca la
derubricazione nell’ipotesi di cui all’art. 7 D.L. 117 del 4.8.2007 con conseguente
declaratoria d’improcedibilità e inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti disposti
dalla Polizia Municipale presso l’Ospedale San Paolo di Napoli il 9.11.2007.
E’ stata depositata una memoria difensiva con la quale si rappresenta l’erroneità
della conversone dell’appello in ricorso per cassazione, a causa dell’irrogazione
della sola pena pecuniaria che, invece, attesa, l’epoca del commesso reato,
avrebbe dovuto essere detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.
Premesso che la doglianza rappresentata con la memoria da ultimo presentata è
del tutto infondata dal momento che la pena non può essere aggravata per il
principio del divieto di reformatio in peius, in assenza di impugnazione della Parte
Pubblica, il ricorso è inammissibile perché proposto in violazione dell’art. 613, 1°
comma c.p.p..
Infatti, è da rilevare, anzitutto, che l’atto di gravame è stato proposto
esclusivamente a firma dell’avv. Carlo Langella, di Latina, difensore di fiducia
dell’imputato, che non risulta iscritto allo speciale albo degli avvocati cassazionisti
previsto dall’art. 613, 1° comma c.p.p.: tale inammissibilità si estende persino agli
eventuali motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del
termine per impugnare (cfr. Cass. pen. Sez. I, 16.9.2004, n. 38293 Rv. 229737).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in C 500,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 7.5.2014
sospensione della patente di guida per mesi tre.