Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32525 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32525 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSIO PASQUALE N. IL 19/07/1943 parte offesa nel
procedimento c/
avverso il decreto n. 2069/2010 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI, del 24/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso personalmente proposto da D’Alessio Pasquale, persona offesa nel proc. pen. Nr.
2069/2010 rgnr Procura Napoli, avverso il decreto di rigetto dell’istanza di riapertura delle indagini
emesso dal PM il 24.7.2012;
Ritenuto che il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa è
inammissibile, a nulla rilevando che la stessa abbia, come nella specie, il titolo di difensore iscritto
nell’apposito albo. (ex plurimis, Cass. 19809/2009; sez. un. 16.12.1998 n. 24; per la ragione del
divieto, risultante dal testo dell’art. 613 c.p.p., cfr. Cass. 9.5.2000 n. 2125);
ritenuto peraltro che in considerazione della natura dell’atto impugnato il ricorso si colloca del tutto
al di fuori del sistema processuale, prima ancora che per il principio di tassatività delle
impugnazioni, per il fatto che non è a monte in alcun modo giurisdizionalizzato un potere di
interlocuzione della persona offesa con il PM rispetto alla valutazione, da parte del requirente (non
di disporre ma) di sollecitare (al gip) la riapertura delle indagini, talché la richiesta del ricorrente si
poneva come un informale atto di impulso processuale, esperito il quale restava precluso ogni
sindacato sulle conseguenti determinazioni del PM;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così de so in Foma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
Il cQn alle e vore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA