Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32524 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32524 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSIO PASQUALE N. IL 19/07/1943 parte offesa nel
procedimento c/
avverso il decreto n. 2069/2010 PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso personalmente proposto da D’Alessio Pasquale, persona offesa nel proc. pen. Nr.
2069/2010 rgnr Procura Napoli, awerso l’avviso del decreto di rigetto dell’istanza di riapertura
delle indagini emesso dal PM il ~f.g.«),04.2, (9..wt;t-0 464500) ;
Ritenuto che il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa è
inammissibile, a nulla rilevando che la stessa abbia, come nella specie, il titolo di difensore iscritto
nell’apposito albo. (ex plurimis, Cass. 19809/2009; sez. un. 16.12.1998 n. 24 ; per la ragione del
divieto, risultante dal testo dell’art. 613 c.p.p., cfr. Cass. 9.5.2000 n. 2125);
ritenuto peraltro che in considerazione della natura dell’atto impugnato il ricorso si colloca del tutto
al fuori del sistema delle impugnazioni, come riconosce in definitiva lo stesso ricorrente, quando fa
riferimento all’eventuale rimessione in termini per l’impugnazione del decreto del PM oggetto
dell’awiso, nel presupposto dell’asserita inidoneità dell’awiso medesimo a consentirgli la piena
cognizione del prowedimento per esso portato alla sua conoscenza, a causa di alcuni disguidi
verificatisi nella se g reteria del PM;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci ‘n Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
Il consi lier rlatore

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