Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32523 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32523 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACALONE KATIA N. IL 06/11/1975
GULITI GIUSEPPE N. IL 29/07/1965
avverso la sentenza n. 13373/2011 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso per cassazione proposto da Katia Giacalone e Guliti Giuseppe avverso la sentenza di
patteggiamento pronunciata nei loro confronti dal gip del tribunale di Palermo il 31.5.2012 per i reati di
estorsione consumata e tentata, sequestro di persona lesioni personali e violenza privata ;
ritenuto che i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza in
relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
ritenuto peraltro che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di
patteggiamento per far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta del rito, in
quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti e alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa
prestato. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21287 del 25/03/2010 Imputato: Legari e altro; Cass. sez. Il, 14 gennaio
2009, n. 5240);
ritenuto peraltro che le deduzioni dei ricorrenti si sostanziano esclusivamente in scontate e generiche
affermazioni di principio sull’obbligo di motivazione del giudice del patteggiamento, senza indicare alcun
punto di criticità logico giuridica nella concreta quantificazione della pena, essendo peraltro la pena
complessivamente applicata alquanto ridotta rispetto ai limiti edittali previsti per il più grave reato di
estorsione e rispetto al titolo dei reati satellite, talché non potrebbe porsi alcun reale problema di
adeguatezza delle valutazioni del giudice territoriale ai parametri costituzionali relativi alla determinazione
del trattamento sanzionatorio quali fissati dall’art. 27 COST, che costituiscono l’unico limite di sindacabilità
della sentenza di patteggiamento sul punto ; e,ciò, senza considerare che la sentenza impugnata è al
contrario alquanto diffusa in punto di quantificazione della pena, avendo dichiaratamente operato, con la
concessione delle attenuanti generiche, un adeguamento della pena all’effettiva gravità dei fatti nella
concorrente considerazione della modesta gravità dei precedenti penali di entrambi gli imputati;
ritenuto pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle
Ammende, commisurata all’ effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso Roma, il 7.5.2013

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