Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32522 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32522 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASULLO ALFONSO N. IL 04/03/1967
avverso la sentenza n. 252/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

ritenuto che le deduzioni difensive si rivelano in definitiva del tutto carenti su quello che costituisce
il tema centrale dell’accusa, cioè la legittimazione o meno del ricorrente alla negoziazione del titolo
con riferimento al momento del conseguimento della sua disponibilità, rilevandosi al riguardo in
ricorso che il Masullo potrebbe non avere ricordato le circostanze relative, con l’aggiunta
dell’indifferente considerazione dell’impiego dell’assegno “per motivi lavorativi”, restando certo,
secondo le corrette valutazioni della Corte di merito, che indipendentemente dall’eventuale
coinvolgimento nella vicenda processuale di altri soggetti, e persino del titolare del conto corrente
di riferimento del titolo (in quanto per avventura autore di una falsa denuncia di smarrimento del
modulo cartaceo) il Masullo lo deteneva pur sempre nonostante si trattasse di titolo oggetto di
precedente denuncia di smarrimento e senza poter fornire alcuna giustificazione in ordine alla
propria legittimazione cartolare o in ordine al rapporto causale in virtù del quale ne aveva
conseguito il possesso, al limite anche da parte di soggetti non sottoscrittori;
ritenuto che le subordinate censure di legittimità relative al trattamento sanzionatorio, in
particolare con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 co 2 c.p.,
sono del tutto generiche e comunque manifestamente infondate, limitandosi la difesa a rilevare
che l’importo dell’assegno “non pare, tra le altre cose, comportare un danno economico rilevante
per la persona che lo ha ricevuto”, circostanza che attiene ad un ordine di considerazioni del tutto
eterogeneo rispetto ai parametri normativi di valutazione della minima entità del fatto, mentre è
del tutto priva di riferimenti processuali, oltre che, ancora una volta, irrilevante agli effetti dell’art.
648 co 2 c.p., l’affermazione dell’awenuto risarcimento del danno cagionato dal reato; e, ciò, a
prescindere dalle puntuali argomentazioni sul punto da parte dei giudici di merito (vedi, soprattutto
la sentenza di primo grado, al riguardo oggetto di ampio rinvio in quella di secondo grado);
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così de • in Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013.

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Masullo Alfonso avverso la sentenza della Corte di Appello
di Salerno del 20.4.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del
ricorrente dal locale tribunale, sez. distaccata di Cava dei tirreni, il 3.12.2009, per il reato di
ricettazione di un assegno bancario; ;

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