Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32521 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32521 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BULL CRISTOFER N. IL 05/12/1985
avverso la sentenza n. 757/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di REGGIO EMILIA, del 12/04/2012
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di Bull Cristofer avverso la sentenza di
patteggiamento pronunciata nei suoi confronti dal gip del tribunale di Reggio Emilia il 12.4.2012 per i reati
di ricettazione e indebita utilizzazione di carta di credito;
ritenuto che la difesa deduce il vizio di violazione di legge della sentenza in relazione alla corretta
qualificazione giuridica del fatto ,contestato ex art. 648 c.p., sostenendo che sarebbe nella specie
ipotizzabile il concorso del ricorrente nel reato di furto presupposto, non procedibile per difetto di querela;
e lamenta, ancora, il difetto di motivazione sull’inesistenza di cause di non punibilità;,
ritenuto peraltro, in ordine alla prima questione, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei
confronti della sentenza di patteggiamento per far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con
la richiesta del rito, tanto dovendo ritenersi anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto risultante
dalla contestazione, che non può infatti essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata
della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da
quelle attinenti e alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
21287 del 25/03/2010 Imputato: Legari e altro; Cass. sez. Il, 14 gennaio 2009, n. 5240; si è ammessa, al più,
ad es. da Corte di Cassazione nr. 10692 dell’ 11/03/2010, imputato Hernandez, la possibilità di censurare
l’erronea qualificazione del fatto soltanto nei casi di errore manifesto, tanto non potendo ritenersi
esclusivamente per la più o meno stretta contiguità temporale tra il furto e l’accertamento del possesso
della res furtiva in capo al ricorrente, in assenza di qualunque indicazione, da parte del ricorrente
medesimo, sulle circostanze in cui egli aveva conseguito la disponibilità dello strumento di pagamento in
oggetto );
Ritenuto per il resto, che In caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso e quanto
all’inesistenza di cause di non punibilità, anche con il semplice richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. (Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 34494 del 13/07/2006 imputato Koumya ; vedi anche Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6455 del
17/11/2011, Alba dove l’affermazione che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo
all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, dove la precisazione che la sentenza del giudice di merito che
applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di
non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen);
ritenuto peraltro che nel provvedimento impugnato è contenuta non solo la ricognizione del dato
normativo di cui all’art. 129 c.p. ma anche il riferimento alle principali fonti di prova a carico dell’imputato
essendo in particolare esplicitamente richiamata la notizia di reato del 28.4.2008;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo
effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Roma, il 7.5. 2013
Così dec .

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