Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32520 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32520 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINUTILLO PIER GIOVANNI N. IL 04/01/1952
avverso la sentenza n. 5404/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

Osserva
Ricorre per cassazione Minutillo Pier Giovanni avverso la sentenza emessa in data
16.4.2013 dalla Corte di appello di Torino che, in parziale riforma di quella in data
30.7.2012 del Tribunale di Torino, riduceva la pena inflitta al predetto a mesi quattro
di reclusione ed C 100,00 di multa in relazione al reato di tentato furto
pluriaggravato di un’autovettura (fatto commesso il 29.7.2012).
Rappresenta che ilprimo Presidente ella Corte di Cassazione in un’intervista
dell’agosto 2012 aveva affermato che “certi reati di non gravità sociale vanno

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa totalmente generica ed anzi
sprovvistq.di pertinenti motivi a sostegno.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014

depenalizzati”.

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