Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32520 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32520 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RANNO SALVATORE N. IL 16/11/1974
avverso la sentenza n. 9830/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso per cassazione proposto da Ranno Salvatore avverso la sentenza di patteggiamento
pronunciata nei suoi confronti dal gip del tribunale di Palermo il 2.7.2012 per il reato di indebita
utilizzazione continuata di carte di credito;
ritenuto che il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza in relazione all’accertamento
dell’inesistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.;
Ritenuto che In caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso e quanto
all’inesistenza di cause di non punibilità, anche con il semplice richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. (Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 34494 del 13/07/2006 imputato Koumya ; vedi anche Cass.Sez. 2, Sentenza n. 6455 del
17/11/2011, Alba dove l’affermazione che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo
all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, dove la precisazione che la sentenza del giudice di merito che
applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di
non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen);
ritenuto che nel prowedimento impugnato è contenuta la ricognizione del dato normativo di cui all’art.
129 c.p. mentre le deduzioni del ricorrente sul difetto di motivazione in punto di responsabilità sono
inappropriate all’incompleta cognizione di merito tipica del rito speciale e comunque caratterizzate dal
generico e incontrollabile riferimento al contenuto del fascicolo processuale;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo
effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso • R ma, il 7.5. 2013

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