Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3252 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3252 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
SABEUR HACHICH, nato in Tunisia il 12.5.1973, e
PITERI ABDELLAH, nato in Marocco il 3.4.1985
avverso la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Bologna il 11/10/2013;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso di Piteri Abdellah
e l’eliminazione della condanna alle spese processuali ex art. 619 c.p.p. per Sabeur Hachich.

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Sabeur Hachich e Piteri Abdellah ricorrono avverso la sentenza con la quale in data
11.10.2013 il G.U.P. del Tribunale di Bologna ha, su richiesta delle parti, applicato ai sensi dell’art.
444 c.p.p., in ordine ai reati di cessione di singole dosi di eroina a loro ascritti, per i quali è stata
riconosciuta ad entrambi i ricorrenti l’attenuante speciale di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.

pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4.000 di multa per la ritenuta continuazione con
i reati di cui alla sentenza n. 2411 emessa 1’8.6.2013 dal Tribunale di Bologna; e al Piteri la pena
di mesi sei di reclusione ed Euro 6.000 di multa in aumento della pena di anni due e mesi due ed
Euro 4.600 di multa per la ritenuta continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 137 emessa il
18.1.2011 dal Tribunale di Bologna, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

2. Sabeur Hachich deduce violazione di legge penale processuale in relazione all’art. 445,
comma 1, c.p.p. per avere il giudice a quo condannato il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonostante la pena irrogata su richiesta delle parti non fosse superiore a due anni di
pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria.
3. Piteri Abdellah deduce violazione di legge penale e vizi di motivazione con riferimento
all’eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il Collegio osserva che la sentenza di patteggiamento in esame è stata pronunciata
prima dei mutamenti normativi che hanno configurata per i fatti previsti dall’art. 73, comma 5,
D.P.R. 309/1990 un’autonoma figura di reato (art. 2 D.L. 23.12.2013, n. 146), prevedendo per
tali fatti un più favorevole trattamento punitivo (L. 79/2014).
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la Corte di cassazione, anche nel caso di ricorso inammissibile
per qualunque ragione e con il quale non vengano proposti motivi riguardanti il trattamento
sanzionatorio, può rilevare d’ufficio, con conseguente annullamento sul punto, che la sentenza
impugnata era stata pronunziata prima dei mutamenti normativi che hanno modificato il
trattamento sanzionatorio in senso favorevole all’imputato; ciò anche nel caso in cui la pena
inflitta rientri nella cornice edittale sopravvenuta, alla cui luce il giudice di rinvio dovrà riesaminare
tale questione (SU, n. 46653 del 26.6.2015, Della Fazia; fattispecie in tema di successione di leggi
con riguardo alla ipotesi del fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti).

2

309/1990: al Sabeur, la pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa in aumento della

Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata, restando assorbiti da tale pronuncia i
motivi di ricorso proposti dai ricorrenti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
Bologna per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2015.

di

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