Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3252 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3252 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Pezzotta Giuseppe Fausto, nato a Messina il 25 gennaio 1969;
avverso l’ordinanza, in data 16 aprile 2013, del Tribunale di Brescia, sez. Riesame;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Giuseppina
Maria Fodaroni, che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Pezzotta Giuseppe Fausto ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza, in data 16 aprile 2013, del Tribunale di Brescia, sez. Riesame, con la
quale è stato rigettato l’appello avverso l’ordinanza emessa in data 18 marzo
2013 della Corte d’appello di Brescia, con la quale è stata rigettata l’ istanza di
sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, basata sulle condizioni di tossicodipendente.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 89, d.P.R. n. 309/90 in quanto
la decisione della Corte d’appello non avrebbe congruamente motivato in ordine
all’esistenza delle condizioni di eccezionale rilevanza poste a fondamento della
misura cautelare di detenzione domiciliare
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1

Data Udienza: 10/10/2013

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2. Il Tribunale ha spiegato il giudizio di sub valenza delle esigenze di tutela della salute del ricorrente con le esigenze di tutela della collettività, subordinando la misura domiciliare solo a fronte della prosecuzione del programma terapeutico in struttura residenziale. Il Collegio ha sottolineato la necessità di adottare strumenti idonei a “particolari esigenze contenitive” del comportamento del
Pezzotta, che ha evidenziato una specifica propensione alla reiterazione dei rati
contro il patrimonio e una incapacità quasi fisiologica di osservare le prescrizioni
impostegli dall’Autorità

D’altra parte deve ritenersi che la preclusione di cui all’art. 89 d.P.R. n.
309 del 1990 alla fruizione degli arresti domiciliari (per proseguire il programma
terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza) presso struttura non residenziale opera gia non solo per i reati consumati di rapina ed estorsione (Sez. 2, n.
36199 del 12/06/2007 – dep. 03/10/2007, Pusceddu, Rv. 237990),ma anche
nell’ipotesi in cui il giudice ritenga sussistenti “particolari esigenze cautelari” (v.
anche Sez. 3, n. 43396 del 24/09/2009 – dep. 13/11/2009, Bartesaghi, Rv.
244937).
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato
e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi d ell’art. 94 disp. att.
c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Roma, li 10 ottobre 2013
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3. A parere del collegio tale scelta, nel caso concreto, è condivisibile.

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