Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32518 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32518 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARANGI ANDREA N. IL 23/05/1973
avverso la sentenza n. 3746/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Motivi della decisione
Marangi Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano in data 13.11.2012, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Milano il 27.04.2012, in ordine al
reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (capo A) e 187 comma 8,
cod. strada (capo B).
La parte reitera la doglianza afferente al reato di cui al capo B), assumendo

Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che il ricorrente non propone, in realtà, alcuno specifico motivo di
censura, che attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza
impugnata. La parte, invero, si limita a ribadire la questione relativa alla dedotta
irrilevanza del rifiuto opposto dal prevenuto, atteso che Marangi non era stato
coinvolto in un incidente stradale, omettendo di confrontarsi con la valutazione
espressa dalla Corte di Appello, nel censire il relativo motivo di doglianza. La Corte
di merito ha infatti chiarito che l’avvenuto accertamento, a mezzo di etilometro,
dello stato di ebbrezza del prevenuto, non precludeva la sottoposizione del
conducente ad ulteriori accertamenti per la verifica della eventuale assunzione di
sostanze stupefacenti, giacché le condotte contestate all’imputato integrano due
distinti ed autonomi reati, che possono concorrere tra loro. Oltre a ciò, il Collegio
ha considerato che la tesi difensiva, volta a ritenere l’illegittimità della richiesta
avanzata dai verbalizzanti, non avendo il Marangi dato causa ad un sinistro
stradale, risultava eccentrica, rispetto allo stesso tenore letterale della norma
incriminatrice.
Deve, allora, rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non
contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre
a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010,
dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

che la condotta assuma rilievo penale solo in caso di incidente stradale.

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