Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32518 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32518 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENTILE NICODEMO N. IL 03/09/1967
avverso la sentenza n. 2381/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Nicodemo Gentile avverso la sentenza della Corte di
Appello di Genova del 28.6.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi
confronti dal locale tribunale il 31.3.2010 per il delitto di ricettazione di un motociclo (capo A) e per
la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. (capo B) emersa in occasione di un tentativo di effrazione
di un altro motociclo commesso dallo stesso ricorrente;
ritenuto, quanto al delitto di ricettazione, che le ulteriori argomentazioni della Corte di merito a
sostegno della conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente, riferibili alle circostanze
dell’accertamento del reato sub b), non sono certo condizionate dal loro carattere di novità
rispetto al percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ed esprimono in effetti la
congrua valutazione del chiaro e consapevole contesto criminale in cui si colloca il possesso del
motociclo di cui al capo A);
ritenuto, quanto alla contravvenzione, che la Corte di merito sottolinea come il ricorrente avesse
tentato di occultare lo strumento da scasso, con una condotta significativa di un possesso
penalmente rilevante nel concorso delle altre circostanze previste dall’art. 707 c.p., a nulla
rilevando che l’arnese fosse stato consegnato al ricorrente dal coimputato, le cui dichiarazioni
peraltro, in tesi comportanti l’auto assunzione della esclusiva responsabilità penale per entrambi i
fatti in contestazione, sono citate dalla difesa senza alcun concreto riferimento processuale;
ritenuto pertanto che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così dec o n Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
Il cons glier rlatore

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