Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32517 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32517 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 07/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RECCHIA FRANCESCO N. IL 01/01/1968
avverso la sentenza n. 13495/2012 TRIBSEZ.DIST. di ANDRIA, del
20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

rr

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Recchia Francesco avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 20.2.2013 dal Giudice monocratico Tribunale
di Trani- Sezione distaccata di Adria, che applicava al predetto la pena concordata di €
1..200,00 di ammenda con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi per il reato di
guida senza patente (art. 116 comma 13° C.d.S.).
Deduce la violazione di legge in relazione all’applicazione della sanzione accessoria del

E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con la quale si
ribadiscono le argomentazioni prospettate con il ricorso.
Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivo manifestamente infondato.
Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza applicativa di pena
concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena
medesima conseguano di diritto (Sez. un., 27.5.1998, n. 8488, Bosio). Nè rileva che
nella richiesta di patteggiamento non si sia fatta alcuna menzione di tale sanzione, in
quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e
consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. VI, 3.11.1998, n. 3427, P.G. in proc.
Orlandi; Sez. V, 23.1.2002, n. 7487, P.G. in proc. Vicidomini).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014

fermo amministrativo del veicolo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA