Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32517 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32517 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHEN FEIHUA N. IL 17/12/1970
avverso la sentenza n. 953/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Chen Feihua avverso la sentenza della Corte di Appello di
Taranto del 24.1.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della stessa
ricorrente dal locale tribunale il 26.1.2009 per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.;
ritenuto, quanto al motivo principale, che ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 474
cod. pen. non ha rilievo la ricorrenza della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che
l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione
dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni
distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la
realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità
della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti
siano tratti in inganno (ex. plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n.20944 del 04/05/2012, imputato
Diasse), dovendosi quindi ritenere sufficiente, nella specie, come ha correttamente concluso la
Corte di merito, la riproduzione sugli articoli di pelletteria sequestrati, delle lettere Guccio Gucci e
Louis Vuitton Malletier, che contrassegnano altrettanti marchi tutelati;
ritenuto, quanto alla censura di legittimità attinente alla violazione del principio di specialità in
relazione all’affermazione della configurabilità del concorso tra i delitti di cui agli artt. 474 e 648
c.p., che in effetti il delitto di commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di
ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell’art. 474 cod. pen. non contiene tutti gli elementi
costitutivi della ricettazione previsti dall’art. 648 cod. pen. Ed invero, il reato può essere commesso
dallo stesso autore della contraffazione o dell’alterazione o da un soggetto che ha acquistato i
prodotti, successivamente commerciati, senza la consapevolezza iniziale della falsità del marchio o
dei segni distintivi. In questi casi manca un elemento costitutivo della fattispecie della ricettazione:
nel primo caso dell’acquisto da terzi di cose provenienti da delitto e nel secondo caso dell’elemento
soggettivo del dolo ( giurisprudenza pacifica, a partire da Cass. Sez. 5, Sentenza n.14277 del
05/11/1999 imputato Valentino);
ritenuto pertanto che il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, con la
conseguente preclusione della rilevabilità della prescrizione del reato di cui all’art. 474 c.p., in
quanto maturata successivamente alla sentenza di appello (giur. pacifica);
ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
in Ro a, nella camera di consiglio, il 7.5.2013.
Così deci
r
Il consi•iere e c\…\
te

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA