Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32516 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32516 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACACE ROSARIO N. IL 13/10/1962
avverso la sentenza n. 1651/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Ritenuto in fatto
Cacace Rosario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Ancona in data 26.03.2010, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 23.04.2003, in
riferimento al delitto di furto pluriaggravato aggravato, in concorso con altri.
L’esponente rileva l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile per tardività.

10 giugno 2010, mentre il ricorso è stato presentato il 15.02.2013, ben oltre il
termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. E’ poi appena il caso
di rilevare che il ricorso è pure manifestamente infondato, atteso che il termine di
prescrizione, per il furto pluriaggravato di cui si tratta, secondo la previgente
disciplina di cui all’art. 157 cod. pen., che deve applicarsi nel caso di specie (fatto
del 1995 e sentenza di primo grado resa nell’anno 2003) risulta pari ad anni
ventidue e mesi sei. All’imputato, infatti, non sono state concesse le attenuanti
generiche, di talché il computo deve avvenire in riferimento a delitto punito con la
pena non inferiore ad anni dieci.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

L’estratto contumaciale della sentenza impugnata, invero, risulta notificato il

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