Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32514 del 21/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32514 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZOTTO CIRO N. IL 31/01/1974
avverso la sentenza n. 13553/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. aa-0,0
che ha concluso per j 2
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heArZ…0

Udito, per la paPtvile, l’Avv
Udito iRdifensorkAvv.

A- -h.

Data Udienza: 21/05/2015

1
Ritenuto in fatto
1.11 difensore di Ciro Rizzotto impugna la sentenza della Corte d’appello di Napoli con la
quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia che
dichiarò Rizzotto responsabile di calunnia e truffa in danno di Francesco Sabatino.
Per la Corte d’appello, la condotta di truffa si è realizzata attraverso la falsa
prospettazione nei confronti di Francesco Sabatino dell’acquisto di un immobile in Ischia, di

Il giudice d’appello condivide la ricostruzione dei fatti emersa nei singoli particolari dal
racconto di Sabatino, cui ha fatto riscontro quanto dichiarato da Iovine; dichiarazione dalla
quale emergono tutti gli elementi richiesti la configurazione di una truffa contrattuale. La
condotta successiva, descritta puntualmente da Sabatino, avvalora, secondo i giudici di merito
la sussistenza della condotta criminosa.
2.La difesa di Rizzotto deduce:
2.1. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 640 c.p., Illogicità della
motivazione.
Ad avviso del ricorrente, la condotta realizzata si inquadra una ipotesi di inadempimento
rispetto a una obbligazione di vendita di cosa altrui nel senso che Rizzotto ebbe a stipulare un
preliminare di vendita per l’acquisto di un immobile – versando una caparra di importo pari a
25.000.000 euro – che a sua volta prometteva in vendita a Sabatino dal quale riceveva un
importo di 100.000, 00 euro. L’inadempimento di Rizzotto, rispetto alla stipula del definitivo è
dovuta al fatto che veniva successivamente a trovarsi nell’impossibilità di non concludere il
contratto di compravendita con il promìssario acquirente. La mancata restituzione della caparra
ottenuta da Sabatino è riconducibile alle difficolta economiche, che l’induceva a sottoscrive un
atto di impegno per una futura restituzione, provvedendo a restituire in parte quanto nel corso
del giudizio.
La vendita di bene altrui è regolata dal codice civile e al riguardo la giurisprudenza si
espressa che integra il reato di truffa contrattuale la condotta del venditore che ommette di
rendere nota all’acquirente che il bene oggetto del contratto appartenga ad altri.
Si pone in rilievo che, nella concreta fattispecie, non è stato mai posto in dubbio che si
trattava di vendita di cosa altrui che, come tale, configura soltanto un illecito civile, con le
restituzione che Rizzotto si è efficacemente adoperato a effettuare.
2.2. Violazione ed erronea applicazione dell’art.368 c.p. e dell’art.192, comma 3, c.p.p..
Quanto dichiarato da Bìancardi nel corso del dibattimento di primo grado, circa l’asserita
induzione a denunciare lo smarrimento dell’assegno, non può ritenersi provato, mancando
elementi di riscontro ex art. 192, comma 3 c.p.p.

proprietà di altri, fornendo all’acquirente assicurazioni circa la conclusione della compravendita.

2
2.3. Violazione ed erronea applicazione dell’art.164 c.p., carenza di motivazione in
ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contesta aggravante, ha
comportato la riduzione della pena inflitta in un anno e mesi sette di reclusione e ciò avrebbe
consentito l’applicazione della sospensione condizionale della pena, tenuto conto della revoca
delle statuizioni civili per l’integrale risarcimento del danno e di un unico precedente di quattro
mesi di reclusione riportato sul certificato penale.

sollecitazione delle persona offesa e dello stesso Procuratore generale.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è infondato.
Il ricorso è diretto a proporre questioni – peraltro in termini generici rispetto al
complessivo giudizio espresso nella sentenza impugnata – relative alla ricostruzione della
condotta di Rizzotto, adeguatamente motivate dal giudice d’appello.
La condotta di truffa, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, si è realizzata
attraverso la falsa prospettazione nei confronti di Francesco Sabatino dell’acquisto di un
immobile in Ischia del quale erano proprietari Giuseppe e Carmela Iovine facendosi,
consegnare la somma di circa 100.000 euro in contanti e in titoli bancari da Sabatino futuro
acquirente dell’immobile.
In particolare, gli artifici e raggiri realizzati da Rizzotto sono consistiti nel rappresentare
falsamente che egli si adoperava quale di intermediario, incaricato della vendita dell’immobile,
mostrando un preliminare di vendita dal quale risultava legittimato a effettuare l’acquisto
dell’immobile e nel mostrare anche un atto di compravendita non firmato.
Rizzotto ha riferito poi all’acquirente che avrebbe successivamente fatto sottoscrivere ai
venditori il contratto, sottolineando di essere un avvocato e indicando a Francesco Sabatino
una data per un successivo incontro con il notaio. Ha poi consegnato a Sabatino cambiali
insolute a garanzia del debito già contratto e lo ha rassicurato sul buon esito dell’affare,
mediate anche la consegna di un assegno bancario, falsamente denunciato come smarrito, in
tal modo commettendo anche il delitto di calunnia nei confronti dello stesso Sabatino.
Quanto ipotizzato dal ricorrente circa la configurabilità di soli profili civilistici e priva di
fondamento.
La condotta realizzata integra, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito,
un’ipotesi di inadempimento rispetto a una ‘obbligazione di vendita di cosa altrui”, realizzata
però mediante artifici e raggiri costituiti dal rappresentare falsamente al promissario acquirente
di essere legittimato a svolgere attività di intermediario e nel mostrare documenti che

Al riguardo, manca ogni motivazione sul punto, nonostante vi è stata una specifica

3
assicuravano Sabatino della serietà e affidabilità del successivo perfezionamento del contratto
di acquisto.
Peraltro, la consegna di assegno a titolo della restituzione della caparra ricevuta da
consistenza alla ricostruzione del giudice di primo grado.
La configurazione del delitto di calunnia, prescinde dalla titolarità del conto, poiché è la
falsa denuncia di smarrimento che realizza la calunnia. Peraltro, nel nostro caso Rizzotto era
ben consapevole di aver consegnato a Sabotino un assegno del quale poi induceva Biancardi a

Bianca rdi.
Come si è esposto in narrativa, la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni raggiunte
dal Tribunale e ha fatto proprio il significato complessivo del quadro probatorio e le ragioni
richieste per la configurabilità del delitto dì violazione dell’obbligo di assistenza.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata ha fondamento, dunque, in un
quadro probatorio giudicato completo e univoco, e tanto da far ritenere provati i fatti oggetto
di imputazione.
La Corte territoriale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto la
sussistenza degli elementi richiesti per la configurazione del delitto de quo e le condotte alle
quali ha riconosciuto tale illecita connotazione.
2.11 ricorso è , dunque, infondato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processua li.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Rom il 21 maggio 2015.

denunciare lo smarrimento. Sono tali circostanze a rendere attendibile la ricostruzione resa da

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