Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32514 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32514 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 07/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADI ADEL N. IL 12/07/1974
avverso la sentenza n. 101/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

»,

Motivi della decisione
Madi Adel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano in data 17.04.2013, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Milano il 18.04.2012, in riferimento al
reato di furto aggravato ed altro.
L’esponente con il primo motivo reitera la doglianza afferente alla violazione
dell’art. 649 cod. proc. pen., osservando di essere già stato condannato dal

Con il secondo motivo la parte denuncia, del tutto genericamente, il vizio
motivazionale.
Il ricorso è inammissibile.
Procedendo all’esame congiunto dei motivi di ricorso, si osserva che il
ricorrente non propone alcuno specifico motivo di censura, che attinga l’apparato
motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata. La parte invero, con
il primo motivo si limita a ribadire la questione relativa alla denunciata violazione
dell’art. 649 cod. proc. pen., omettendo di confrontarsi con la valutazione espressa
dalla Corte di Appello, nel censire il relativo motivo di doglianza. La Corte di merito
ha infatti chiarito che il reato di cui al capo A) della rubrica risulta diverso da quello
giudicato dal Tribunale di Milano in data 11.11.2010, in quanto, pur trattandosi
dell’utilizzo della medesima carta di credito, vengono in rilievo diversi acquisti,
effettuati in distinti contesti spaziali e temporali. Con il secondo motivo l’esponente
denuncia poi in termini del tutto generici la carenza di motivazione.
Deve, allora, rilevarsi che questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non
contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre
a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010,
dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2014.

Tribunale di Milano per l’utilizzo della carta di credito di cui si tratta.

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