Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32514 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32514 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CEVOLANI MARINO N. IL 08/08/1971
avverso la sentenza n. 5559/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
Data Udienza: 07/05/2013
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LL
In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Cevolani Marino awerso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 26.1.2012, che confermò sostanzialmente la sentenza di condanna pronunciata
nei suoi confronti dal locale tribunale 1’8.1.2009 per il reato di tentata rapina;
ritenuto che ai fini della punibilità del tentativo possono assumere rilevanza anche gli
atti meramente preparatori, quando essi, per le concrete circostanze di luogo, di tempo
o di mezzi, evidenzino che l’agente commetterà il delitto progettato a meno del
indipendenti dalla sua volontà, e che l’azione
soprawenire di eventi imprevedibili,
abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato (ex plurimis, Corte di
SEZ. 2, Michelizzi).
15/06/2010
Cassazione SENT. 28213
Ritenuto che con riguardo alla pacifica ricostruzione dei fatti, e ai criteri legali di
valutazione, del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto da una parte ‘Idoneità
del tentativo, dall’altro l’assenza di qualunque prova concreta della desistenza degli
imputati, essendosi il ricorrente introdotto nella “bussola” della porta di accesso ad una
banca con il volto travisato, mentre un altro soggetto l’attendeva all’esterno anche lui con il
volo travisato, la volontà del ricorrente di commettere una rapina essendo quindi provata,
contrariamente a quanto sostiene la difesa, sulla base di dati obiettivamente rilevabili e non
per la semplice ammissione del ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così dec o in1 Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013.
Il cons lie c i relatore