Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32513 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32513 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIMONETTI RAFFAELE N. IL 17/05/1989
avverso la sentenza n. 1880/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 08/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Simonetti Raffaele avverso la sentenza
emessa in data 8.2.2013 dalla Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di
quella in data 30.11.2011 del Tribunale di Palermo, rideterminava la pena inflitta al
predetto, con le già concesse attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti
e la recidiva, in mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa in relazione al reato di
tentato furto pluriaggravato in un esercizio commerciale (fatto commesso il
20.10.2011).

pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Il ricorso è inammissibile essendo la censure mosse manifestamente infondata.
In tema di determinazione della misura della pena,

il giudice del merito, con la

enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri
indicati nell’art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione:
tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un’analitica
esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez.
II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754). E sul punto specifico la Corte ha più che
esaurientemente motivato riducendo la pena in misura congrua.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’entità della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA