Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32513 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32513 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO MICHELE N. IL 29/10/1973
avverso la sentenza n. 603/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da D’Ambrosio Michele avverso la sentenza della Corte di Appello di
Bologna del 3.4.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup
del locale tribunale il 7.12.2012 per i reati di rapina, ricettazione, resistenza a p.u. e in materia di
armi come descritti nell’imputazione; esaminati i motivi aggiunti;
ritenuto che le deduzioni difensive sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 nr.
N. 6 c.p. non segnalano, in concreto, alcuna prova del presunto “rawedimento” del ricorrente, a
parte l’evanescente accenno alle sue intime inclinazioni, asseritamente “enunciative” di
resipiscenza, comunque ricadente al difuori del perimetro di applicabilità della norma di
riferimento, anche per le incerte indicazioni processuali sull’effettiva congruità delle iniziative
risarcitorie del ricorrente (vedi pag. 8 della sentenza impugnata) ; e rilevando comunque, la Corte di
merito, con apprezzamento di fatto esente da vizi logico giuridici – che consente per converso lo
scrutinio di genericità e manifesta infondatezza anche delle censure di legittimità attinenti
all’ulteriore diniego delle attenuanti generiche- il grado di riprovevolezza delle condotte di reato
espresso dalle aggravanti contestate, i numerosi precedenti penali e la capacità criminale del
ricorrente;
ritenuto pertanto che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci i Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013.
Il consi lier r latore

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