Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32512 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32512 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GENOVESE DARIO N. IL 18/03/1981
avverso la sentenza n. 3820/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Genovese Dario awerso la sentenza della Corte di Appello di Bologna
del 18.5.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal
tribunale di Piacenza il 19.7.2011 per i reati di rapina e porto abusivo di armi da fuoco, lo mandò
assolto da quest’ultimo reato perché il fatto non sussiste, riducendo la pena;
ritenuto che le censure di legittimità del ricorrente sulla conferma del giudizio della sua
responsabilità penale per il delitto di rapina involgono un diverso apprezzamento di merito della
valenza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa, espresso oltretutto in termini alquanto
generici, specie a fronte delle puntuali indicazioni della Corte di merito sui riscontri confermativi dei
contenuti di prova della fonte dichiarativa, convenientemente analizzati nelle due sentenze di
merito ( a pag. 3 la Corte richiama le valutazioni del tribunale, sviluppando ulteriormente il tema
alle pagg. 5 e ss.);
ritenuto pertanto che il ricorso va pe43444> dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così de • in Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
l 1 residente
Il con
tore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA