Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3251 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3251 Anno 2016
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
ROCCA MARIANGELA, nata Rovereto 1’11.6.1953, e
SOAVE GIOVANNI, nato a Verona il 22.10.1960
avverso la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Genova il 16/3/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Eduardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Rocca Mariangela e Soave Giovanni ricorrono avverso la sentenza con la quale in data
16.3.2015 il G.U.P. del Tribunale di Genova ha, su richiesta delle parti, applicato rispettivamente

Data Udienza: 19/11/2015

ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro
10.000 di multa (Rocca) e di anni tre e mesi sette di reclusione ed Euro 14.000 di multa (Soave),
per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1, 4 e 6, D.P.R. 309/1990 relativo
all’importazione, in concorso tra loro e con Betterle Luciana, di 29,42 chili di hashish.

2. Rocca Mariangela ricorre personalmente avverso la sentenza impugnata deducendo:

b) violazione di legge penale per erronea qualificazione del fatto, essendo stata erroneamente
riconosciuta l’aggravante del concorso di almeno tre persone.

3. Soave Giovanni ricorre per mezzo del suo difensore avverso la sentenza impugnata
deducendo mancanza di motivazione.
In data 23.4.2015 il difensore del ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che nella sentenza di patteggiannento
l’illegalità sopraggiunta della pena – concordata sulla base dei parametri edittali dettati per le
cosiddette “droghe leggere” dall’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del
2006, in vigore al momento del fatto ma dichiarato successivamente incostituzionale con la
sentenza n. 32 del 2014 – determina la nullità dell’accordo e la Corte di cassazione deve annullare
senza rinvio la sentenza basata su tale accordo (SU, n. 33040 del 26.2.2015, Jazouli). Con la
stessa decisione è stato stabilito che nel giudizio di cassazione l’illegalità della pena conseguente a
dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile
d’ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo.
Il ricorso proposto nell’interesse di Rocca Mariangela è inammissibile in quanto i motivi
sull’omessa emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p. e e sulla qualificazione del fatto sono generici

6 superati dalla conforme richiesta di patteggiamento, integralmente accolta.
Il ricorso proposto nell’interesse di Soave Giovanni è inammissibile perché generico, in quanto non
si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, e per sopravvenuta rinuncia.
Entrambi i ricorsi sono stati peraltro tempestivamente proposti, sicché si impone l’annullamento
della sentenza impugnata per illegalità sopraggiunta della pena applicata a richiesta delle parti.

2

a) violazione di legge penale processuale per omessa emissione di sentenza ex art. 129 c.p.p.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
Genova per nuova deliberazione.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2015.

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