Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3251 del 10/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3251 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Chavez Jackeline Giuliana nata in Perù il 22 settembre 1992
avverso l’ordinanza in data 8 aprile 2013 del Tribunale della Libertà di Milano
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giuseppina Maria Fodaroni , che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Chavez Jackeline Giuliana ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 8
aprile 2013 del Tribunale della Libertà di Milano, con la quale, è stato rigettato il ricorso
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 26 febbraio 2013, con cui è stata
applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di
associazione a delinquere e rapina aggravata continuata.
A sostegno dell’impugnazione Chavez Jackeline Giuliana ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606 lett. E) per manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione
La ricorrente censura la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti sussistenti dal TDL.
Contesta l’attendibilità delle dichiarazioni della p.o. Huete Rojas Stefano, che, in relazione alla
rapina perpetrata ai suoi danni ha riconosciuto la ricorrente solo in base ai suoi riferimenti su
“face book”; tale elemento sarebbe insufficiente sia perché la rapina è avvenuta in luogo poco
illuminato sia perchè la vittima sarebbe stata aggredita alle spalle. Né elementi utili potrebbero
trarsi dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che, per quanto riguarda la seconda
rapina non avrebbero la caratteristica dell’univocità. Contesta poi le conclusioni adottate per
ritenere la sussistenza nei confronti della ricorrente degli elementi indiziari di appartenenza

Data Udienza: 10/10/2013

all’associazione a delinquere ; in ogni caso non sarebbero state esplicitate le condizioni che
hanno portato all’adozione della misura cautelare nei suoi confronti.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.

Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono

sostanzialmente sollevate censure se non relative ad elementi di fatto, tese a sminuire il ruolo
avuto dalla Chavez Jackeline Giukiana nella vicenda; la versione alternativa fornita dalla
ricorrente non può trovare ingresso in questa sede in quanto il ragionamento dei giudici del

oggettivi, riconosciuti dallo stesso gip con riferimento alla gravità degli indizi di colpevolezza,
(l’individuazione fotografica delle p.o., gli esiti delle intercettazioni ambientale e delle
videoriprese per quanto riguarda il rato associativo (v. pagg. 9 e ss dell’ordinanza del TDL),le
dichiarazioni delle testimoni, la violenza esercitata nei confronti delle p.o., le lesioni riportate, i
riconoscimenti fotografici, il contenuto delle captazioni telefoniche v. pagg. 7,8 e 9
dell’ordinanza del TDL). Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame
appare esente da censure logico giuridiche , proprio perchè valorizza una analisi altamente
probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame.
3. Con riferimento alle esigenze cautelari la scelta della misura, peraltro, è stata rapportata dal
TDL al ruolo assunto dall’indagata nell’organizzazione, dal pericolo della reiterazione criminosa,
in relazione al carattere abituale e sistematico d elle aggressioni, anche di gruppo,a1 pericolo di
fuga all’estero, in considerazione dei legami stabili e consolidati ei paesi di origine . La misura
della custodia cautelare in carcere è stata poi correttamente ricondotta anche al pericolo di
inquinamento delle prove in considerazione del probabile condizionamento delle vittime dei
reati.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente
condannata al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti ai sensi d ell’art. 94 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Mand
Rom
Il C
Giov

cancelleria perché provveda ai sennsi dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
ottobre 2013
re estensore
‘ot;

I • -sidente
gjo Libero Carmenini

riesame non è assolutamente abnorme; al contrario lo stesso fa riferimento ad elementi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA