Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32509 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32509 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARIN MONA LISA VALENTINA N. IL 23/07/1988
avverso la sentenza n. 842/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Motivi della decisione
Marin Mona Lisa Valentina ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 6.02.2013, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Marsala il 18.10.2011, in
ordine al reato di furto aggravato in fattispecie tentata.
La parte deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 625 cod. pen. e
517 cod. proc. pen. L’esponente ritiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto
dichiarare la nullità della sentenza di prime cure, nella parte in cui veniva

Sotto altro aspetto, la ricorrente osserva che la rimozione delle placche
antitaccheggio non integra la violenza sulle cose.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la Corte regolatrice ha
chiarito che le previsioni di cui agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. hanno lo
scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, l’esercizio
effettivo del diritto di difesa dell’imputato, con la conseguenza che non è possibile
ipotizzarne una violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell’addebito
specificamente formulato nell’imputazione e dalle possibilità di difesa che
all’imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica
processuale. In particolare, si è precisato che non sussiste la violazione del
principio di correlazione qualora l’addebito risulti strutturato in modo tale da
consentire la difesa in relazione agli elementi di fatto come in concreto contestati
(cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46203 del 09/11/2004, dep. 29/11/2004, Rv.
231169).
Ebbene, la valutazione espressa dalla Corte di Appello si colloca del tutto
legittimante nell’alveo dell’orientamento ora richiamato. Il Collegio, infatti, ha
considerato che benché il capo di imputazione contenesse solo un generico
riferimento all’art. 625 cod. pen., senza indicazione della aggravante contestata, il
tenore complessivo dell’addebito concerneva specificamente anche la circostanza
aggravante della violenza sulle cose; ciò in quanto, nella descrizione del fatto di
reato, si precisava che i capi di abbigliamento erano dotati di placca antitaccheggio
e che detto dispositivo era stato rimosso, primq_del loro occultamento.
Tanto chiarito, è poi appena il caso di considerare, con riguardo alla
sussumibilità della condotta nell’ambito della fattispecie circostanziata ex art. 625,
n. 2, cod. pen., che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in
tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza
sulle cose (articolo 625, numero 2, cod. pen.), non è necessario che la violenza
venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben
potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere

riconosciuta l’aggravante della violenza sulle cose, aggravante non contestata.

nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più
efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca
magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi
magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 3372 del 18/12/2012, dep. 23/01/2013, Rv. 254782).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

favore della Cassa delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA