Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32508 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32508 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGANO RENATO N. IL 08/11/1951
HAOURI JAMEL N. IL 25/10/1984
avverso la sentenza n. 4165/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 07/05/2014

Motivi della decisione
Pagano Renato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Bologna in data 8.01.2013, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Bologna il 2.05.2011, in ordine al reato
di furto aggravato ed altro.
La parte deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla
entità della pena inflitta.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza della

Corte di Appello di Bologna il coimputato Jamel Haouri. In termini assertivi
l’esponente si duole in primo luogo del trattamento sanzionatorio e pure denuncia
l’illogicità della motivazione.
Procedendo all’esame del secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse
dell’imputato Jamel Haouri, si osserva che si tratta di doglianza inammissibile, per
assoluta genericità.
Il restante motivo del ricorso di Jamel ed il ricorso proposto nell’interesse di
Pagano Renato, che si esaminano congiuntamente afferendo al trattamento
sanzionatorio, sono inammissibili.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n.
9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano
frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n.
26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che certamente non sussiste nel caso di
specie. La Corte di Appello, infatti, ha considerato, nei confronti di Pagano, che
l’entità del danno arrecato e la professionalità mostrata nella commissione dei fatti
giustificavano pienamente le valutazioni effettuate dal Tribunale, in ordine alla
entità della pena inflitta. Ed il Collegio di merito ha sottolineato che con particolare
benevolenza il primo giudice aveva anche escluso la contestata recidiva. Con
riguardo alla posizione del coimputato Jamel Haouri, la Corte territoriale ha poi
osservato che la pena inflitta risultava congrua, alla luce dei precedenti penali e
giudiziari, specifici e recentissimi.

A

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

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