Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32508 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32508 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO SERIGNE MBACKE N. IL 15/12/1973
avverso la sentenza n. 1944/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Lo Serigne Mbacke awerso la sentenza della Corte di Appello di
Brescia del 18.6.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi
confronti dal tribunale di Brescia 1’11.1.2007, per i delitti di rapina e lesioni personali
volontarie di cui ai capi A) ed E) della rubrica, e per le contrawenzioni in materia di armi di
cui ai capi C) e D), dichiarò prescritte le contrawenzioni, ed eliminò l’aumento di pena per
continuazione per esse specificamente applicato dal tribunale; esaminati i motivi aggiunti;
ritenuto che le censure di legittimità del ricorrente sulla conferma nei suoi confronti del
giudizio di responsabilità per i delitti, si sostanziano in unffitlesSalgar prospettazione di
merito alternativa alle valutazioni della Corte territoriale, del tutto esenti da vizi logicogiuridici, puntando in particolare sulla arbitraria enfatizzazione del presunto contesta
litigioso in cui si svolsero i fatti a fronte tra l’altro dell’accertato possesso, da parte della
stesso ricorrente, di uno dei beni sottratti alla persona offesa, risultato privo della scheda
sim, come significativamente sottolinea la Corte di merito, per dedurne l’intenzione del
ricorrente di escludere la rintracciabilità dell’apparecchio; ;
ritenuto che è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione del divieto della
reformatio in peius, perché i giudici di appello non potevano che decurtare, dalla pena
finale, quella concretamente inflitta dal giudice di primo grado per i reati prescritti, non
comprensiva (a torto a ragione non importa) di una qualunque pena pecuniaria, che non si
vede dunque, attesa la sua inesistenza, come potesse far parte, “in diminuzione” , del
calcolo complessivo;
ritenuto pertanto che il ricorso va jp4kerfiro—dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
processu
Così de so n Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013.
Il con cilie e flelatore

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