Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32507 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32507 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE TULLIO ANGELO N. IL 25/02/1977
avverso la sentenza n. 1105/2013 TRIBUNALE di BARI, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, De Tullio Angelo avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 18.3.2013 dal Giudice monocratico del Tribunale di Bari
che applicava al predetto la pena concordata di anni uno di reclusione ed C 300,00 di
multa per il reato di cui agli artt. 110- 61 nn. 5) e 7)- 624-625 nn. 2) e 5) c.p. (fatto del
17.3.2013).
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’insussistenza delle
condizioni per urkpronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. nonché l’errata

reato contestato.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
A parte l’estrema genericità delle doglianze che non esprimono in modo adeguato le
concrete ragioni poste a loro fondamento, si rileva che il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da
una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e
che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis,

Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della
motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli
elementi positivi richiesti.
E’, inoltre, opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità,
questioni con riferimento -non solo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica del
fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla applicazione e comparazione delle circostanze,
ma anche- alla entità e modalità di applicazione della pena (salvo che non si versi in
ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana). Ciò che
qui deve escludersi.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
2

applicazione della legge penale in relazione all’errata valutazione della sussistenza del

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 7.5.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA