Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32506 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32506 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ALOISIO GIUSEPPE N. IL 12/10/1968
avverso la sentenza n. 2683/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così de • in Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013
Il c n
rel tore

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di D’Aloisio Giuseppe awerso la sentenza della Corte
di Appello di L’Aquila del 14.12.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata
nei suoi confronti dal tribunale di Pescara il 30.11.2006 per il reato di ricettazione di un
telefono cellulare;
ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso, dovendosi rilevare, in ordine ai singoli motivi:
1. non può affatto ritenersi l’indebito ricorso, da parte della corte territoriale, a criteri di
responsabilità oggettiva, nella conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente,
risultando piuttosto valorizzata, nella sentenza impugnata, la mancata
emergenza
processuale di indicazioni, riferibili o meno allo stesso imputato, sulle circostanze del suo
acquisto che consentissero comunque di smentire l’indubbia pregnanza probatoria del
positivo accertamento nei suoi confronti del possesso del cellulare di provenienza furtiva
(sul principio che la consapevolezza della provenienza illecita puo’ desumersi anche dalla
qualita’ delle cose, vedi Corte di Cassazione 12/12/2006, Azzaouzi e altri; più in generale,
nel senso che ai fini della configurabilita’ del reato di ricettazione, la prova dell’elemento
soggettivo puo’ essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale e’ sicuramente rivelatrice
della volonta’ di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, Corte
di Cassazione 27/02/1997 Savic).
2. la circostanza che risultava installata sull’apparecchio una scheda sim intestata allo stesso
ricorrente destituisce di fondamento l’ulteriore censura difensiva circa l’illogicità della
valutazione, da parte della Corte di merito, della sussistenza della prova della
identificazione del ricorrente come l’utilizzatore del cellulare;
3. La Corte di merito ha rettamente applicato il principio secondo cui in tema di ricettazione,
pur essendo compatibile il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione prevista
dall’art. 648 comma secondo cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante
della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la
riconoscibilità dell’attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga
ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata, onde evitare
la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo
parametro; nel caso di specie, infatti, l’attenuante di cui all’art. 648 co 2 c.p. è stata
riconosciuta esclusivamente in ragione del modesto valore economico del telefonino;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.

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