Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32505 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32505 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZACCARIA MICHELE N. IL 18/11/1971
avverso la sentenza n. 1641/2002 CORTE APPELLO di BARI, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;

Data Udienza: 07/05/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto da Zaccaria Michele awerso la sentenza della Corte di Appello di Bari del
9.1.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale tribunale,
sez. distaccata di Putignano, il 14.3.2002, per il delitto di tentata estorsione;
ritenuto che le censure di legittimità relative alla conferma del giudizio di responsabilità del
ricorrente sono del tutto generiche e assertive mentre il motivo sulla prescrizione è
manifestamente infondato, essendo nella specie applicabile, in funzione della data della sentenza di
primo grado, precedente l’entrata in vigore della I. 251/2005, la più severa disciplina anteriore alla
novella legislativa.
ritenuto pertanto che il ricorso va gefteMe dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso ‘n Roma, nella camera di consiglio, il 7.5.2013

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