Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32504 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32504 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLO GIOVANNI N. IL 04/03/1970
avverso la sentenza n. 3620/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 07/05/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Cavallo Giovanni avverso la sentenza emessa in
data 25.2.2013 dalla Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma di quella in data
18.9.2012 del Tribunale di Genova, riduceva la pena inflitta al predetto a mesi otto di
reclusione ed € 206,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 c.p..
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata ed

E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede la
medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice
disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile (pag. 9 sent.).
Ed è stato anche affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass.
pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II,
15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 7.5.2014

aspecifca.

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