Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32502 del 07/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32502 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 07/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BURESTA MATTEO N. IL 07/06/1978
avverso l’ordinanza n. 2285/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

A

Motivi della decisione
La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 19 febbraio 2013, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Buresta Matteo avverso la
sentenza del Tribunale di Rimini in data 24.11.2010, con la quale l’imputato era
stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 186 cod.
strada. La Corte territoriale ha rilevato la aspecificità delle censure dedotte
dall’appellante, afferenti al decreto penale opposto. Il Collegio ha pure considerato
che la richiesta di assoluzione dal merito della accusa risultava del pari aspecifica,

atteso che nel caso la prova si era formata nel dibattimento, nel contraddittorio
delle parti.
Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Bologna ha
proposto ricorso per cassazione Buresta Matteo, a mezzo del difensore. La parte
rileva che la declaratoria di inammissibilità dell’appello ha impedito alla Corte
territoriale di esaminare la dedotta questione di nullità del decreto penale.
Sotto altro aspetto l’esponente rileva che la prova dello stato di ebbrezza è
derivata dagli esiti del test alcoli metrico, effettuato in sede predibattimentale.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la possibilità, da parte del giudice dell’impugnazione, di
dichiarare con ordinanza, d’ufficio, l’inammissibilità del gravame è normativamente
prevista dall’art. 591, cod. proc. pen. Segnatamente, l’inammissibilità
dell’impugnazione può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi indicate dall’art. 591,
comma 1, cod. proc. pen.: a) difetto di legittimazione o di interesse; b)
provvedimento non impugnabile; c) inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.
581, 582, 583, 585, 586, cod. proc. pen.; d) rinunzia. Per quanto attiene, in
particolare, ai casi ora richiamati sub lett. c), preme evidenziare che l’art. 581,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. stabilisce che l’impugnazione deve enunciare . Conseguentemente, nel caso di aspecificità dei motivi,
il giudice dell’impugnazione ben può dichiarare, preliminarmente e con ordinanza,
l’inammissibililità del gravame, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2977 del 10.12.2003, dep.
28.01.2004, Rv. 227028).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha in primo luogo evidenziato la
aspecificità delle dedotte censure, afferenti al decreto penale di condanna. Trattasi
di rilievo del tutto coerente rispetto all’insegnamento espresso dalla giurisprudenza
di legittimità, in base al quale si è chiarito che il decreto penale di condanna, una
volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata
e l’unico effetto che esso produce è quello di introdurre un giudizio (immediato,
abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal

A

,

decreto penale di condanna, con la precisazione che, in ogni caso, ai sensi dell’art.
464 cod. proc. pen., comma 3, ultima parte, il decreto deve essere revocato ex
nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione
del giudizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22710 del 05/12/2012,
dep. 27/05/2013, Rv. 256538).
Oltre a ciò, la Corte territoriale ha del tutto conferentemente rilevato che,
nel caso di specie, la prova si era formata nel corso del dibattimento, nel

prova nel contraddittorio delle parti ometteva in realtà di confortarsi con lo
specifico contenuto delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Rimini. E’
allora il caso di considerare che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito: che in
tema di guida in stato di ebbrezza gli scontrini contenenti l’esito dell’esame
alcoolimetrico sono atti irripetibili; e che, anche se formati nel corso di attività di
polizia giudiziaria, hanno natura documentale, con la conseguenze che possono
legittimamente essere prodotti in giudizio (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6008 del
19/12/2005, dep. 16/02/2006, Rv. 233400).
Pertanto, sulla scorta di tali valutazioni, del tutto legittimamente la Corte
territoriale, con l’ordinanza oggi impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello, secondo la disciplina procedurale specificamente prevista per i casi di
inammissibilità dell’impugnazione, sopra richiamata.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 7 maggio 2014.

contraddittorio delle parti, di talché la generica doglianza afferente alla carenza di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA