Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32501 del 07/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32501 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 07/05/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAHZAUOI KALED N. IL 23/05/1988
avverso la sentenza n. 2218/2012 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

ov

Osserva
Ricorre per cassazione, personalmente, Mahzaoui Kaled avverso la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. in data 5.12.2012 dal G.i.p. del Tribunale di La Spezia con cui veniva
applicata al predetto la pena concordata di mesi 4 di reclusione ed € 1.400,00 di multa in
continuazione con la sentenza n. 535 del Tribunale in composizione monocratica di La Spezia in
data 20.5.2011 per 2 reati di cui all’art. 73 5 0 comma dPR 309/1990 (cessioni di eroina; fatti
dell’1.3.2012).
Deduce la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena ritenuta troppo

Il ricorso è inammissibile essendo la censure mossa manifestamente infondate e non
consentita in questa sede.
Nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito
alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento -non solo alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, ma anche- alla entità e modalità di applicazione
della pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (ex pluribus, Sezione VII, 21
dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.
Peraltro la pena applicata rappresenta solo una quota di quella irrogabile essendo stata
ritenuta la continuazione con i reati di cui ad altra sentenza.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce
dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E
AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 7.5.2014

afflittiva.

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